Autorizzazione gare sportive

Definizione di competizione sportiva su strade ed aree pubbliche

Per competizione sportiva su strade ed aree pubbliche si intende una gara tra due o più concorrenti (o gruppi e squadre), impegnati a superarsi a vicenda.

Non rientrano in questa definizione, dunque, quelle manifestazioni che non hanno carattere competitivo o agonistico, le quali non necessitando di alcuna autorizzazione, sono subordinate al regime dettato dal R.D. del 6 maggio 1940 n. 635 (cd. Regolamento d’esecuzione del TULPS, rif. Titolo III), secondo cui, tra l'altro, i promotori sono obbligati a darne tempestiva comunicazione solo all'autorità di Pubblica Sicurezza del luogo d’inizio almeno 3 giorni prima dello svolgimento della manifestazione. Durante lo svolgimento delle manifestazioni non competitive si devono comunque rispettare le ordinarie norme dettate dal Codice della Strada.

La materia delle competizioni sportive sulle strade ed aree pubbliche è regolata dall’art. 9 del Codice della Strada (Nuovo Codice della Strada D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i.) e dal Regolamento di Esecuzione del Nuovo Codice della Strada (D.p.r. 495/92 e s.m.i.) nonché dai regolamenti delle varie federazioni sportive.

Tipi di competizioni sportive

Le competizioni possono suddividersi in:

  1. gare atletiche, ciclistiche, con animali o con veicoli a trazione animale;
  2. gare con veicoli a motore (autoveicoli e motoveicoli). Per questo tipo di manifestazione è previsto secondo l'art. 9 comma 4 del C.d.S. un collaudo del percorso e delle attrezzature relative, effettuato da un tecnico dell'ente proprietario della strada, assistito dai rappresentanti dei Ministeri dell'Interno, delle Infrastrutture e Trasporti, unitamente ai rappresentanti degli organi sportivi competenti e dei promotori. Il collaudo può essere omesso per le gare di regolarità in cui la velocità media, consentita in tratti di strada aperti alla circolazione di tutti gli utenti, non supera i 50 km/h e di 80 km/h quando si tratta di percorso chiuso al traffico.

Autorizzazione

L’autorizzazione può essere definita come atto amministrativo rilasciato dall’autorità competente sulla base di valutazioni inerenti la sicurezza pubblica e la compatibilità tecnica della manifestazione con le caratteristiche della strada, con la conservazione della stessa e con la sicurezza dei concorrenti.
In essa sono dettate le prescrizioni alle quali le gare sono vincolate. Il mancato rispetto delle prescrizioni in essa contenute comporta l’applicazione di sanzioni amministrative. Chiunque organizza una competizione sportiva senza esserne autorizzato, nel caso di gare di velocità con veicoli a motore, è punito con l’applicazione di sanzioni penali, oltre che amministrative.

A chi chiedere l’autorizzazione

I promotori della competizione atletica/ciclistica devono richiedere la prescritta autorizzazione alle autorità competenti in materia, ossia:

  • al Comune in cui deve aver luogo la gara, quando questa interessa il territorio di un solo Comune;
  • alla Provincia di Cuneo, quando la gara interessa il territorio di due o più Comuni.

Per le gare con veicoli a motore l'autorizzazione deve essere richiesta:

  • al Comune in cui deve aver luogo la gara, quando questa interessa strade esclusivamente comunali;
  • alla Provincia di Cuneo, quando la gara interessa strade provinciali e/o regionali e/o statali e per le competizioni che interessano più Comuni.

La competenza della Provincia in materia di competizioni sportive su strade ed aree pubbliche è stata delegata dalla Regione Piemonte con la legge regionale n. 16/2004 e s.m.i. che costituisce attuazione dei principi sanciti dal D. Lgs. 31.03.1998 n. 112 (Norme in materia di semplificazione amministrativa).

L'autorizzazione va richiesta a: Provincia di Cuneo - Area Lavori Pubblici - Ufficio Coordinamento Intersettoriale - Corso Nizza, 21 - 12100 CUNEO - tel. 0171.445.549 - 0171.445.960

Tempi e modalità di presentazione della domanda

L'istanza per il rilascio dell'autorizzazione dovrà essere presentata presso i nostri uffici almeno 30 giorni prima dalla data prevista per lo svolgimento della manifestazione.
Essa, che potrà essere redatta utilizzando preferibilmente il modello scaricabile del nostro sito, dovrà contenere sia gli estremi anagrafici della società organizzatrice e del presidente nonché tutte le notizie relative alla manifestazione (es.: tipo di gara, categoria, comuni interessati dal percorso di gara, orario di partenza e di arrivo, indicazione di un’eventuale sospensione della circolazione stradale di competenza prefettizia, ecc….); la stessa inoltre dovrà essere corredata dalla seguente documentazione che può variare a seconda del tipo di gara:

Nulla osta degli enti proprietari della strada

Gli organizzatori di competizioni sportive su strade ed aree pubbliche, oltre ad avanzare l'istanza per l’ottenimento della dovuta autorizzazione presso i nostri Uffici, dovranno altresì inviare copia della predetta istanza anche agli altri enti proprietari delle strade interessate dal percorso di gara (es. Comuni se trattasi di strada comunale, Anas se trattasi di strada statale....).

I pareri negativi eventualmente espressi dovranno essere motivati e dovranno pervenire all’Ente competente al rilascio dell’autorizzazione, almeno dieci giorni prima della gara per consentire la eventuale variazione del percorso.

Al fine di rendere più snello e spedito l'iter per il rilascio del provvedimento autorizzativo, il nulla osta può ritenersi tacitamente acquisito in caso di silenzio assenso degli enti proprietari interpellati, come da circolare n. 300/A/26784/116/1 del 13/10/97 del Ministero dell’Interno.

Disciplina del traffico nelle competizioni

La competizione sportiva su strade aperte al traffico si concretizza in una serie di condotte pericolose per la circolazione stradale, riferite alla velocità, alla posizione sulla carreggiata dei veicoli partecipanti alla manifestazione, al sorpasso, ecc…

Per questa ragione, la disciplina dell'art. 9 del C.d.S. prevede che la validità dell’autorizzazione allo svolgimento della competizione sportiva sia subordinata all'esistenza di un provvedimento di sospensione temporanea della circolazione. Tale provvedimento verrà emesso dal Prefetto ai sensi dell'art. 6, comma 1 del Codice della Strada, ovvero, se trattasi di centro abitato, dal Sindaco ai sensi dell'art. 7, comma 1 del Codice della Strada.

L’istanza per ottenere l’ordinanza di sospensione o chiusura della circolazione va dunque inoltrata alle predette Autorità.

Polizza assicurativa

Il comma 6 dell'art. 9 del C.d.S. obbliga gli organizzatori di competizioni sportive su strada a stipulare un contratto di assicurazione per la responsabilità civile di cui all'art. 3 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 e successive modificazioni ed integrazioni.

Tale contratto dovrà coprire altresì la responsabilità dell'organizzatore e degli altri obbligati per i danni comunque causati alle strade ed alle relative attrezzature.

Settore: 
Area Lavori pubblici
Ufficio: 
Coordinamento intersettoriale LLPP
Referente/i: 
Trabucco Maria Gloria
Missanelli Pietro
Telefono: 
0171 445 549
0171 445 960
Dirigente: 
Freni Fabrizio
Incarichi di elevata qualificazione: 
Tible Paolo
Ubicazione ufficio: 
Cuneo - Corso Nizza 21, 3° piano, lato corso Dante

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